Art. 1.
(Istituzione del Museo nazionale degli strumenti musicali: princìpi fondamentali).

      1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la specifica categoria di beni culturali costituita dagli strumenti musicali, è istituito il Museo nazionale degli strumenti musicali, di seguito denominato «Museo».
      2. Il Museo è istituzionalmente deputato a tutelare, conservare e valorizzare gli strumenti musicali ivi presenti, in ordine alla variegata tipologia di essi, alla loro artigianalità, alla loro storia tecnica e musicale. Il Museo promuove, altresì, ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli strumenti musicali storici presenti nel territorio italiano, compresi quelli presenti nelle chiese od in altri luoghi di culto.
      3. Il Museo è dotato di autonomia amministrativa e contabile; è altresì dotato di appositi organi preposti alla gestione, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio custodito. Il Museo rappresenta:

          a) il centro di raccordo con gli altri Musei, italiani e stranieri, aventi il medesimo oggetto di tutela;

          b) il centro promotore di attività didattiche da svolgere sul territorio, indirizzate alla conoscenza tecnica degli strumenti nonché alla loro storia ed ai metodi di restauro.

      4. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, il Museo può definire e concordare interventi di enti pubblici o privati ed istituti economico-finanziari. Tali interventi sono finalizzati alla promozione d'iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza dal patrimonio conservato.
      5. Il Museo ha sede in Roma, all'interno del comprensorio avente ingresso

 

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nella piazza Santa Croce in Gerusalemme, al numero civico 9/A; il complesso unitario della struttura museale è articolato in due palazzine, attualmente-denominate «Capocci» e «Samoggia».